CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO il contributo perequativo previsto dal decreto Sostegni bis (art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021) ha lo scopo di indennizzare le perdite subite in base al confronto tra gli esercizi 2019 e 2020 A CHI SPETTA? è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto (2019 per i “solari”) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. COME SI DETERMINA IL CONTRIBUTO: la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 va diminuita dell'importo degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo perequativo non spetta se l'ammontare degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. quindi, il contributo spetta applicando le seguenti percentuali sulla differenza “netta” dei risultati economici 2020 su 2019: 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi, indicati nella dichiarazione dei redditi 2019, fino a 100,000 euro; 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100,000 e 400,000 euro; 15% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400,000 e 1 milione di euro; 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro. Inoltre: è necessario un peggioramento del risultato economico d'esercizio del periodo di imposta 2020 almeno pari al 30% rispetto al risultato economico 2019; l'importo massimo di contributo spettante è 150,000 euro. Per ottenere il contributo i soggetti interessati devono aver presentato la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 30 settembre 2021. il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata successivamente al 30 settembre 2021 o nel caso in cui la dichiarazione relativa al perido d'imposta 2019 non sia stata validamente presentata. Le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive, sia per il 2020 che per 2019, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un maggior importo del contributo rispetto a quello derivante in base ai dati delle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021. Tratto da "IPSOA quotidiano"